CORTE COSTITUZIONALE - Una sentenza della Corte  Costituzionale datata 1978 (non era certo un periodo in odore di anti  berlusconismo), più precisamente la numero 16,  in materia di Referendum abrogativi e legge. Dice questa sentenza,  utilizzata per costruire il corpus di altre successive (compresa la  numero 68 dello stesso anno), che “il tema del quesito sottoposto agli  elettori non é tanto formato – in questa come in tutte le ipotesi del  genere – dalla serie delle singole disposizioni da abrogare, quanto dal  comune principio che se ne ricava”. E sempre la Corte Costituzionale  aveva specificato anche che i Referendum non vengono a decadere, in caso  di variazioni delle leggi, e che, se l’abrogazione parziale da parte  del legislatore se non ottiene lo stesso risultato che si otterrebbe col  referendum, allora non lo vanifica. In parole poche il tutto si  riconduce a una considerazione principale: il principio generale del  Referendum in questione quale sarebbe? Abrogare l’effetto di una legge  (avere il nucleare ora) oppure evitare il ritorno del nucleare anche in  futuro?
giovedì 21 aprile 2011
Il referendum Nucleare c'è insieme ad altri referendum
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