CORTE COSTITUZIONALE - Una sentenza della Corte Costituzionale datata 1978 (non era certo un periodo in odore di anti berlusconismo), più precisamente la numero 16, in materia di Referendum abrogativi e legge. Dice questa sentenza, utilizzata per costruire il corpus di altre successive (compresa la numero 68 dello stesso anno), che “il tema del quesito sottoposto agli elettori non é tanto formato – in questa come in tutte le ipotesi del genere – dalla serie delle singole disposizioni da abrogare, quanto dal comune principio che se ne ricava”. E sempre la Corte Costituzionale aveva specificato anche che i Referendum non vengono a decadere, in caso di variazioni delle leggi, e che, se l’abrogazione parziale da parte del legislatore se non ottiene lo stesso risultato che si otterrebbe col referendum, allora non lo vanifica. In parole poche il tutto si riconduce a una considerazione principale: il principio generale del Referendum in questione quale sarebbe? Abrogare l’effetto di una legge (avere il nucleare ora) oppure evitare il ritorno del nucleare anche in futuro?
giovedì 21 aprile 2011
Il referendum Nucleare c'è insieme ad altri referendum
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